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Italy-Turkey Cross-Border Advisory di Irmak Kasapoğlu

Il mandato transfrontaliero Italia-Turchia: conferimento, circolazione e validità della procura tra due ordinamenti


Il mandato transfrontaliero Italia-Turchia: conferimento, circolazione e validità della procura tra due ordinamenti.

Profili pratici della rappresentanza sostanziale e processuale nei rapporti giudiziali e stragiudiziali tra Italia e Turchia.


1. Premessa: il problema pratico del mandato transfrontaliero

Ogni controversia che attraversa una frontiera incontra, prima ancora del merito, un ostacolo preliminare la cui soluzione condiziona l'intera attività successiva: la costituzione di un valido rapporto di rappresentanza tra il cliente e il professionista chiamato ad agire in un ordinamento diverso da quello in cui il primo si trova. Il problema, in apparenza tecnico e secondario, è in realtà dirimente. Un potere di rappresentanza viziato nella forma o nella catena di autenticazione non produce semplicemente un'inefficienza: determina l'inammissibilità dell'atto, l'inesistenza della costituzione in giudizio, l'impossibilità di compiere validamente l'attività stragiudiziale, con conseguenze che, nei procedimenti soggetti a termini di decadenza, possono rivelarsi irreparabili.

La prassi del corridoio italo-turco offre, in proposito, due scenari speculari, che vale la pena assumere come schema di riferimento dell'intera trattazione.

Nel primo scenario, un cliente italiano deve agire in Turchia. Si pensi, a titolo di esempio, alla cittadina italiana chiamata a far valere i propri diritti successori su un bene immobile situato in territorio turco, intestato a una persona deceduta e già oggetto di una procura rilasciata in passato a un terzo. Qui il potere di rappresentanza deve formarsi in Italia e circolare verso la Turchia, dove sarà speso dinanzi al notaio, agli uffici del registro immobiliare e, occorrendo, all'autorità giudiziaria turca.

Nel secondo scenario, di segno esattamente opposto, un cliente turco deve agire in Italia. Si pensi alla società di diritto turco che, creditrice di un'impresa italiana, debba costituirsi in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale italiano per tutelare la propria posizione. Qui il potere deve formarsi in Turchia e circolare verso l'Italia, dove sarà speso quale procura alle liti dinanzi al giudice nazionale.

I due scenari condividono la medesima struttura logica – un soggetto in una giurisdizione, una lite in un'altra – ma impongono catene documentali e adempimenti distinti, governati dall'incrocio tra il diritto interno dei due ordinamenti, il diritto internazionale privato e un nucleo di convenzioni internazionali comuni. La presente analisi ricostruisce tali catene, muovendo da una preliminare e indispensabile chiarificazione concettuale.


2. Le tre nozioni da non confondere: mandato sostanziale, incarico professionale e procura alle liti

L'esperienza pratica insegna che la maggior parte degli errori in materia nasce dalla sovrapposizione di tre nozioni giuridicamente distinte, che la lingua corrente designa promiscuamente con il termine «mandato», ma che operano su piani differenti e secondo regole proprie.

La prima nozione è quella del mandato sostanziale, ossia del rapporto di rappresentanza in senso proprio. Sul piano del diritto italiano, occorre distinguere il mandato – contratto con cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell'altra, ai sensi degli artt. 1703 e seguenti del codice civile – dalla procura, che è il negozio unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome, disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti. Rileva, in particolare, l'art. 1392 c.c., a tenore del quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere: la forma della procura, in altri termini, si modella su quella dell'atto finale. Questo principio, di apparente semplicità, assume rilievo decisivo nelle fattispecie transfrontaliere, ove l'atto da compiersi all'estero può richiedere forme solenni sconosciute o diversamente atteggiate nell'ordinamento di provenienza.

La seconda nozione è quella dell'incarico professionale, vale a dire il contratto che lega il cliente all'avvocato. Si tratta di un contratto d'opera intellettuale, riconducibile agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e governato, quanto alla professione forense, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247. È in questa sede che si collocano la determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 13 della medesima legge, l'informativa preventiva sugli oneri prevista dall'art. 13, comma 5, il divieto del patto di quota lite sancito dall'art. 25 del Codice deontologico forense, la disciplina del recesso di cui all'art. 2237 c.c. L'incarico professionale è il titolo del rapporto interno tra cliente e difensore; non è, di per sé, il potere di rappresentanza che il difensore spende all'esterno.

La terza nozione è quella della procura alle liti, ossia del potere rappresentativo che abilita il difensore a compiere e ricevere atti processuali in nome della parte. Nell'ordinamento italiano essa è disciplinata dall'art. 83 del codice di procedura civile e presuppone la capacità processuale della parte ai sensi dell'art. 75 c.p.c., nonché, per le persone giuridiche, la legittimazione del soggetto che ne esercita la rappresentanza secondo l'art. 77 c.p.c. La procura alle liti è atto a forma vincolata e a oggetto processuale, distinto tanto dall'incarico professionale quanto dalla procura sostanziale.

La distinzione non è meramente teorica. Nei rapporti transfrontalieri, ciascuno dei tre piani può essere governato da una legge diversa e richiedere una forma diversa: l'incarico professionale dello Studio italiano sarà tipicamente regolato dalla legge italiana e contenuto in una scrittura privata; la procura sostanziale per agire in Turchia dovrà rivestire la forma richiesta dall'ordinamento turco per l'atto da compiersi; la procura alle liti da spendersi nel processo italiano dovrà conformarsi all'art. 83 c.p.c. e, se rilasciata all'estero, superare il vaglio di validità formale che si esaminerà più oltre. Confondere i tre piani – ad esempio, ritenere che il contratto d'incarico sottoscritto dal cliente valga di per sé come procura spendibile dinanzi all'autorità estera – è l'errore da cui derivano le conseguenze più gravi.


3. Primo scenario: cliente italiano, foro turco. La procura in uscita verso la Turchia

Si consideri il caso, tratto dalla prassi dello Studio e qui riferito in forma anonimizzata, di una cliente italiana che debba far valere la propria qualità di erede su un immobile situato in Turchia. La pratica presuppone una sequenza di attività da compiersi materialmente in territorio turco e dinanzi alle autorità turche: la revoca di una procura in precedenza rilasciata a un terzo, il conferimento di un nuovo potere di rappresentanza, l'avvio e la gestione delle procedure giudiziali e amministrative volte al riconoscimento della qualità di erede e alla successiva intestazione del bene presso i competenti registri immobiliari.

La natura dell'incarico impone una premessa strutturale. L'attività dinanzi alle autorità turche può essere svolta soltanto da un legale abilitato al patrocinio in Turchia. Da qui il modello, su cui si tornerà in chiusura, del doppio patrocinio coordinato: l'avvocato italiano mantiene la direzione strategica e il coordinamento generale della pratica, quale unico referente del cliente, mentre l'avvocato turco corrispondente svolge in loco le attività materiali, giudiziali e stragiudiziali, sulla base di apposita procura che il cliente si impegna a rilasciare. Il rapporto interno tra cliente e Studio italiano è formalizzato nel contratto d'incarico, regolato dalla legge italiana; il potere di agire in Turchia è invece veicolato da un distinto atto di procura, destinato a circolare verso l'ordinamento turco.

La terminologia turca merita di essere richiamata, poiché entra direttamente nella corrispondenza e negli atti. La procura speciale prende il nome di vekaletname; la revoca di una procura precedente quello di azilname. Entrambi sono atti che, nella prassi, si formano dinanzi al notaio (noter) turco; quando però il rappresentato si trovi in Italia, la loro formazione segue una delle due vie che si illustrano di seguito.

La prima via è quella consolare. Il cliente italiano può recarsi presso il Consolato turco competente per territorio in Italia e ivi sottoscrivere la procura, che il funzionario consolare riceve e autentica secondo le forme del proprio ordinamento. La procura così formata è, sin dall'origine, un atto turco, redatto in lingua turca, immediatamente spendibile in Turchia senza necessità di apostille, poiché proveniente da un'autorità turca. È la via tendenzialmente preferibile quando l'atto debba avere forma e contenuto rigorosamente conformi al modello turco, in particolare per gli atti destinati ai registri immobiliari e alle procedure giudiziarie.

La seconda via è quella notarile interna con successiva apostille. Il cliente sottoscrive la procura dinanzi a un notaio italiano, il quale ne autentica la sottoscrizione. Trattandosi di atto destinato a produrre effetti all'estero, occorre attestarne l'autenticità sul piano internazionale: a ciò provvede l'apostille, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, della quale tanto l'Italia quanto la Turchia sono parti [1]. In Italia, per gli atti notarili e giudiziari, l'apostille è apposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario opera il notaio; per gli atti amministrativi, dalla Prefettura. All'apostille segue la traduzione giurata in lingua turca, asseverata, e infine la trasmissione dell'atto al corrispondente turco, che lo utilizzerà dinanzi alle autorità competenti.

La scelta tra le due vie non è indifferente e dipende dalla natura dell'atto finale, in coerenza con il principio dell'art. 1392 c.c.: ove l'ordinamento turco richieda per l'atto da compiersi una forma solenne particolare, la via consolare offre maggiore garanzia di conformità, poiché l'atto nasce già turco; ove invece sia sufficiente una procura speciale di contenuto ordinario, la via notarile interna con apostille consente al cliente di non doversi recare presso il Consolato, con evidente risparmio di tempo. In entrambi i casi, la correttezza della catena – autentica, apostille o autentica consolare, traduzione giurata – è condizione di spendibilità dell'atto in Turchia.

Sul piano del compenso, la natura transnazionale e a esecuzione differita dell'incarico suggerisce una strutturazione per fasi e per risultati. È legittima, e non integra patto di quota lite vietato dall'art. 25 del Codice deontologico forense, la pattuizione di importi fissi e predeterminati, sganciati da qualsiasi percentuale sul valore del bene, la cui esigibilità sia ancorata al conseguimento di specifici risultati tecnico-giuridici – ad esempio, l'emissione e il passaggio in giudicato del provvedimento dell'autorità turca che riconosce la qualità di erede, ovvero la successiva intestazione dell'immobile. Ciò che distingue la pattuizione lecita dal patto vietato non è il collegamento al risultato in sé, ma la parametrazione percentuale al valore economico conseguito: finché gli importi restano fissi e predeterminati, il vincolo deontologico è rispettato.


4. Secondo scenario: cliente turco, foro italiano. La procura in entrata dalla Turchia

Lo scenario speculare è quello della società di diritto turco che debba agire, o costituirsi, in un procedimento pendente in Italia. Si pensi, in forma parimenti anonimizzata, alla società turca creditrice di un'impresa italiana, che intenda far valere il proprio credito costituendosi nel procedimento che la riguarda dinanzi a un tribunale italiano. Qui il potere di rappresentanza deve formarsi in Turchia e circolare verso l'Italia, e la catena documentale presenta una complessità ulteriore rispetto allo scenario precedente, poiché alla procura si aggiunge la necessità di dimostrare i poteri rappresentativi di chi la conferisce in nome della società.

Il primo nodo è, infatti, quello della legittimazione rappresentativa dell'ente. Una società straniera che agisca in Italia deve anzitutto provare la propria esistenza e l'identità del soggetto abilitato a rappresentarla e a impegnarla. Nell'ordinamento turco tale prova si fornisce attraverso due documenti tipici: la circolare delle firme (imza sirküleri), atto notarile che attesta i poteri di firma del legale rappresentante, e il certificato di attività camerale (faaliyet belgesi), rilasciato dalla competente Camera di commercio, che attesta l'esistenza e l'operatività della società e l'identità dei suoi organi. È sulla base della circolare delle firme che il legale rappresentante – autorizzato a impegnare la società anche individualmente, ove così risulti – conferisce la procura speciale al difensore italiano.

Il secondo nodo è quello della procura alle liti. Il potere di rappresentanza processuale spendibile dinanzi al giudice italiano deve conformarsi all'art. 83 del codice di procedura civile e presuppone la capacità processuale della parte ai sensi dell'art. 75 c.p.c. Quando la parte è una persona giuridica straniera, la sua capacità e la sua rappresentanza si determinano secondo la legge che ne regola l'esistenza: ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le società e gli enti sono regolati dalla legge dello Stato nel cui territorio si è perfezionato il procedimento di costituzione [2]. Sarà dunque la legge turca a stabilire chi possa validamente rappresentare e impegnare la società, e la circolare delle firme costituirà la prova documentale di tale potere dinanzi al giudice italiano.

La procura alle liti rilasciata all'estero pone, sul piano formale, una questione di non secondario rilievo. La procura conferita in Turchia da una parte turca deve, per essere validamente spesa nel processo italiano, soddisfare congiuntamente alcune condizioni: essere formata dinanzi al notaio turco secondo le forme dell'ordinamento di provenienza; recare l'apostille apposta dalla competente autorità turca, conformemente alla Convenzione dell'Aja del 1961; essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Il fondamento di tale disciplina riposa sul principio per cui la validità formale dell'atto si apprezza secondo la legge del luogo in cui è stato compiuto, in coerenza con i criteri del diritto internazionale privato, mentre la sua idoneità a fungere da procura alle liti nel processo italiano si misura sulla rispondenza ai requisiti dell'art. 83 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente occupata della validità della procura alle liti rilasciata all'estero, in particolare quanto alla necessità della traduzione e dell'autenticazione, in termini che è opportuno verificare alla luce delle pronunce più recenti prima di ogni applicazione concreta [3].

Quanto all'autorità turca competente per l'apostille, occorre distinguere: per i documenti di natura amministrativa la competenza spetta agli uffici del Governatorato (Valilik) o del Sottoprefetto (Kaymakam); per i documenti di natura giudiziaria e per gli atti notarili la competenza spetta alla presidenza della commissione giudiziaria presso il tribunale (Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı). La precisa individuazione dell'ufficio competente, così come l'esatta denominazione e la prassi applicativa dei documenti societari turchi – materia che ha conosciuto, peraltro, un'evoluzione con la progressiva affermazione, accanto alla tradizionale circolare delle firme notarile, della dichiarazione di firma registrata presso il registro di commercio – costituiscono profili di diritto turco che esorbitano dalla competenza dell'avvocato italiano e che vanno affidati alla verifica del corrispondente turco.

A questo scenario è connessa, infine, una questione che la prassi rivela tutt'altro che teorica: quella della notificazione transfrontaliera degli atti. La notificazione di un atto giudiziario italiano a una società turca, o viceversa, non può essere effettuata con modalità informali. Essa è governata dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, della quale l'Italia è parte – avendola ratificata con la legge 6 febbraio 1981, n. 42 – e della quale è parte altresì la Turchia, nonché dalla risalente Convenzione bilaterale italo-turca del 10 agosto 1926, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1930, n. 1076 [4]. Ne consegue che una notificazione eseguita senza il tramite dell'Autorità centrale turca o dei canali diplomatici, a mezzo di semplice posta elettronica non certificata e in difetto di traduzione, non è conforme alle convenzioni applicabili e si espone a contestazione: circostanza che l'avvocato del destinatario turco potrà e dovrà far valere, e di cui l'avvocato del mittente italiano dovrà tenere conto a pena di inefficacia della notifica.


5. Il quadro di diritto internazionale privato e convenzionale

I due scenari, pur distinti nelle catene documentali, si reggono su un medesimo impianto di norme di conflitto e di convenzioni internazionali, la cui conoscenza consente di ricondurre a sistema gli adempimenti pratici sin qui descritti.

Sul piano della legge applicabile alla rappresentanza, viene anzitutto in rilievo l'art. 60 della legge 218/1995, che regola la rappresentanza volontaria. La disposizione stabilisce che la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari, sempre che egli agisca in via professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo; in mancanza di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i propri poteri nel caso concreto. Ne discende che il potere conferito a un avvocato turco per agire in Turchia sarà tendenzialmente regolato dalla legge turca, e quello conferito a un avvocato italiano per agire in Italia dalla legge italiana: il che spiega, sul piano sistematico, perché la forma e i requisiti di ciascuna procura debbano misurarsi sull'ordinamento di destinazione dell'attività rappresentativa.

Quanto alla capacità e alla rappresentanza degli enti collettivi, già si è richiamato l'art. 25 della legge 218/1995, che àncora la disciplina della società alla legge dello Stato di costituzione. La combinazione delle due disposizioni – art. 25 per l'esistenza e la rappresentanza organica dell'ente, art. 60 per il potere rappresentativo volontariamente conferito – fornisce la griglia di valutazione della legittimazione del soggetto estero che agisce per il tramite di un difensore locale.

Sul piano della circolazione documentale, il cardine è la già citata Convenzione dell'Aja del 1961, che ha sostituito la tradizionale e onerosa legalizzazione consolare con il rilascio di un unico certificato, l'apostille, da parte dell'autorità competente dello Stato di origine del documento. Per i rapporti italo-turchi la Convenzione opera pienamente, essendo entrambi gli Stati parti; l'apostille rilasciata in Italia è riconosciuta in Turchia e viceversa, senza necessità di ulteriore intervento consolare. Residua, naturalmente, la necessità della traduzione giurata, che la Convenzione non elimina: l'apostille attesta l'autenticità della firma e la qualità del sottoscrittore, non rende intelligibile il contenuto dell'atto nella lingua dell'ordinamento di destinazione.

Sul piano della circolazione degli atti processuali, operano la Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni e la Convenzione bilaterale italo-turca del 1926, secondo quanto si è già illustrato. Si tratta di strumenti che impongono il ricorso a canali formali – Autorità centrali, vie diplomatiche – la cui inosservanza incide sulla validità e sull'efficacia della notificazione.

Sul piano, infine, del contratto d'incarico professionale che lega il cliente allo Studio, la legge applicabile è individuata, in ambito europeo, dal Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), che riconosce la prevalenza della scelta delle parti e, in difetto, àncora il contratto alla legge del prestatore caratteristico. È pertanto pienamente legittimo, e opportuno, che il contratto d'incarico dello Studio italiano rechi una clausola di scelta della legge italiana e di individuazione del foro competente per le controversie relative al rapporto professionale, come la prassi dello Studio costantemente prevede.


6. Indicazioni operative e conclusioni

La ricostruzione sin qui condotta consente di enucleare alcune indicazioni di immediata utilità operativa.

La prima attiene alla netta distinzione dei piani. In ogni pratica transfrontaliera occorre tenere separati, sin dall'origine, il contratto d'incarico professionale – titolo del rapporto interno con il cliente, regolato dalla legge italiana e contenuto in scrittura privata – e l'atto di procura destinato a circolare verso l'altro ordinamento, la cui forma si modella sull'atto finale da compiersi e sull'ordinamento di destinazione. Il primo non sostituisce il secondo; trattarli come un unico documento è fonte di invalidità.

La seconda attiene alla scelta consapevole della via di formazione della procura. Quando il cliente italiano debba agire in Turchia, la via consolare e la via notarile interna con apostille non sono equivalenti: la prima genera un atto già turco, immediatamente spendibile e conforme al modello locale; la seconda è più rapida e meno onerosa per il cliente, ma richiede la successiva apostille e la traduzione giurata. La scelta si compie in funzione della forma richiesta dall'ordinamento turco per l'atto finale.

La terza attiene alla completezza della catena documentale in entrata. Quando il cliente turco debba agire in Italia, alla procura speciale autenticata, apostillata e tradotta deve sempre accompagnarsi la prova dei poteri rappresentativi dell'ente – circolare delle firme e certificato camerale – parimenti apostillata e tradotta. L'omissione di tale corredo documentale espone la costituzione in giudizio a contestazione sul piano della legittimazione.

La quarta, e più generale, attiene al modello organizzativo. La gestione affidabile delle pratiche italo-turche non si fonda sull'occasionale reperimento di un corrispondente estero, ma su una struttura stabile di doppio patrocinio coordinato, nella quale l'avvocato dell'ordinamento del cliente mantiene la direzione strategica e funge da unico referente, mentre l'avvocato dell'ordinamento del foro svolge l'attività locale sulla base di una procura formata secondo la catena corretta. È in questa stabile divisione di compiti, e nella padronanza condivisa delle catene documentali descritte, che risiede la differenza tra una pratica transfrontaliera gestita e una semplicemente improvvisata.

In definitiva, il mandato transfrontaliero non è un adempimento burocratico preliminare, ma il fondamento stesso della validità di tutto ciò che segue. La cura nella sua formazione e nella sua circolazione – la giusta via di autentica, la corretta autorità per l'apostille, la traduzione giurata, il rispetto dei canali convenzionali di notificazione – è la prima e più concreta manifestazione della competenza nel contenzioso e nell'assistenza cross-border.


Note

[1] Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri. La Turchia vi ha aderito il 31 luglio 1985, con entrata in vigore il 29 settembre 1985; l'Italia ne è parte. In Italia l'apostille è apposta, per gli atti notarili e giudiziari, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, e, per gli atti amministrativi, dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

[2] Art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): le società, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente sono regolati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.

[3] Il principio richiamato nel testo riflette l'orientamento consolidato in tema di validità della procura alle liti rilasciata all'estero e di necessità della relativa apostille e traduzione. Si raccomanda, prima di ogni applicazione concreta, la verifica delle pronunce di legittimità più recenti, attesa l'evoluzione della materia; il riferimento è qui formulato in termini di principio e non quale citazione di una specifica decisione.

[4] Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42; la Turchia ne è parte. Resta altresì applicabile, nei rapporti italo-turchi, la Convenzione bilaterale del 10 agosto 1926, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1930, n. 1076.


Avv. Alberto Agostini e Av. Irmak Kasapoglu. Bologna, 31 maggio 2026. Contributo dello Studio Agostini & Kasapoğlu, area di consulenza cross-border Italia-Turchia.


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